Accesso civico: cos’è
L’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici. Si tratta di un regime di accesso più ampio, diverso da quanto normato per l’accesso agli atti (che resta disciplinato dalla L. 241/90), in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (accesso civico semplice), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di visibilità sul sito Internet dell’amministrazione (accesso civico generalizzato).
1) Diritto di accesso civico semplice
(articolo 5, comma 1, d. lgs. N.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016).
Riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti, che devono essere pubblicati secondo il d. lgs. n. 33/2013. La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.
Come si esercita
Ai fini dell’invio, Coeso Sds mette a disposizione apposito modello, qui scaricabile. L’istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere poi comunicata con le modalità di seguito individuate.
2) Diritto di accesso civico generalizzato
(articolo 5, comma 2 e ss, d. lgs. n.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016).
Riguarda dati, e documenti detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, chiunque può formulare istanza, in quanto l’accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente. Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza, ma è richiesto di identificare i dati, le informazioni o i documenti che si vuole visionare, o dei quali si intende ottenere copia. Il rilascio è condizionato al rimborso dei costi sostenuti e documentati dall’amministrazione.
Come si esercita
Ai fini dell’invio, Coeso Sds mette a disposizione apposito modello, qui scaricabile. L’istanza che puo’ essere presentata alternativamente all’ ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o al Direttore deve essere poi comunicata con le modalità di seguito individuate.
Con quale modalità può essere presentata l’istanza
La richiesta di accesso (sia di dati, informazioni, documenti soggetti a pubblicazione, sia di quelli non compresi in tale obbligo) può essere trasmessa:
- per via telematica, se sottoscritta mediante firma digitale, oppure inviata da casella PEC dell’istante. L’istanza dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC: sdsgrosseto@pec.it
- per via telematica, con e-mail al seguente indirizzo info@coesoareagr.it, allegandone copia in carta libera o su modello debitamente firmato, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità
- con fax al numero 0564/439214, allegandone copia in carta libera o su modello debitamente firmato, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità
- di persona presso l’Ufficio Protocollo, sede amministrativa – via Damiano Chiesa, 12 – 58100 Grosseto; laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia di documento di identità in corso di validità
- con posta ordinaria, in carta libera o su apposito modello debitamente firmato, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità
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