L’amministratore di sostegno, (AdS) istituito con la legge n. 6/2004, è una figura giuridica a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina dell’AdS è di competenza del Giudice Tutelare.
Con la legge n. 18/2020 la Regione Toscana ha emanato precise disposizioni per la promozione della figura dell’AdS, poi ulteriormente specificate con la successiva Delibera di Giunta RT N. 1452/2020.
L’obiettivo principale è quello di tutelare, assistere, sostenere, rappresentare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Si tratta di un dispositivo giuridico pensato per sostenere le persone fragili e che è diverso dall’interdizione o dall’inabilitazione, poiché riconosce alla persona amministrata autonomia e abilità.
I compiti dell’amministratore sono diversi da caso a caso, vengono indicati dal giudice tutelare nel decreto di nomina.